La Comunità energetica è legittimata ad intervenire nel giudizio sulla proprietà di impianti contigui.
Un parco regionale impugnava con successo al Tar il provvedimento autorizzativo di un impianto fotovoltaico da3 Mwp su terreno agricolo, censurandone l’iter applicato, poiché non si era tenuto conto del valore paesaggistico del campo, in quanto area esterna al parco e, quindi, vincolata al parere di quest’ultimo. A margine del parco fotovoltaico aveva preso vita una Cer, che come noto si fonda sulla condivisione dell’energia immessa in rete dal citato impianto in forza di un contratto di “messa a disposizione” sottoscritto con la proprietà. Quest’ultima aveva, quindi, appellato la sentenza del Tar avanti il Consiglio di Stato.
L’intervento in giudizio della Cer
La Cer, benchè non avesse preso parte al giudizio avanti il Tar, è intervenuta nel procedimento avanti di Consiglio di Stato a sostegno della proprietà rilevando, tra l’altro, la prevalenza dell’interesse pubblico e il conseguente grave danno ambientale, abbattimento della CO2, sociale, sostegno alle fasce deboli, economico, perdita degli incentivi del Gse. Il Consiglio a soli tre giorni dall’udienza camerale, ha reso la sentenza 8038/2024 rigettando il ricorso al Tar ritenuto inammissibile.
Con un percorso argomentativo lineare ha palesato la tardività del ricorso, rigettando anche nel merito ogni doglianza del parco, poiché la pretesa tutela paesaggistica sulle aeree esterne può divenire efficace solamente quando recepite dallo strumento urbanistico del Comune (Pgt).
E la sua legittimazione
La sentenza ha statuito, per la prima volta, la legittimazione di una Cer ad intervenire a difesa di un impianto di proprietà di terzi. I giudici di Palazzo Spada hanno, di fatto, confermato il principio secondo cui la posizione dell’interveniente ad adiuvandum non è autonoma, ma meramente dipendente rispetto a quella del ricorrente, in quanto ad essa accessoria.
Il criterio dello “stabile collegamento” tra la Cer ed il parco fotovoltaico si fonda sull’energia condivisa all’interno della stessa e ciò anche quando la proprietà degli impianti sia di terzi, nemmeno membri della Cer, perché questa è una situazione nella quale il pregiudizio derivante dal titolo impugnato sussiste ed è evidente: la mancata riforma della sentenza del Tar, avrebbe comportato lo spegnimento dell’impianto con grave pregiudizio alla collettività.


