Il bilanciamento tra tutela del paesaggio e promozione delle fonti rinnovabili si fa sempre più delicato, specie in contesti di pregio storico e culturale. La sentenza n. 2808/2025 del Consiglio di Stato, pubblicata il 2 aprile scorso, segna un nuovo tassello nell'evoluzione interpretativa del rapporto tra questi due interessi pubblici, chiarendo i limiti dell'opposizione amministrativa agli impianti fotovoltaici nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
La vicenda ha origine a Firenze, dove due cittadini avevano richiesto l'autorizzazione paesaggistica semplificata (PAS) per installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio situato in una zona storica e vincolata. Dopo una prima soluzione progettuale ritenuta eccessivamente impattante, i ricorrenti avevano presentato una variante migliorativa: pannelli rossi, integrati nella copertura e non visibili dalla strada. Ciononostante, il Comune e la Commissione locale per il paesaggio avevano reiterato il diniego, richiamando il parere negativo espresso in precedenza dalla Soprintendenza, relativo però a un progetto ormai superato.
I Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l'appello dei ricorrenti, evidenziando un duplice vizio: da un lato la carenza istruttoria, per non aver valutato la nuova soluzione progettuale nel merito; dall'altro l'assenza di un "dissenso costruttivo", come richiesto dall’art. 11 del d.P.R. 31/2017, che impone all’amministrazione di motivare il diniego indicando le modifiche necessarie per ottenere l’assenso. La decisione ribadisce con forza che il diniego all’installazione dei pannelli non può fondarsi su generiche esigenze conservative, ma deve essere puntuale, proporzionato e soprattutto riferito al progetto effettivamente sottoposto all’esame.
Ancor più rilevante è la presa di posizione circa la rilevanza pubblica dell’interesse alla transizione energetica. I giudici amministrativi riconoscono che la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce ormai un interesse pubblico primario, che non può essere sacrificato in nome di una tutela meramente estetica del paesaggio. Di conseguenza, in assenza di un pregiudizio concreto e dimostrabile, la presenza di pannelli fotovoltaici, specie se ben integrati, non può essere ostacolata aprioristicamente.
Tale impostazione è coerente con l’orientamento già tracciato dalla giurisprudenza più recente. Si pensi alla sentenza n. 2242/2022 dello stesso Consiglio di Stato, che ha censurato un diniego motivato con formule generiche, oppure alla decisione del TAR Molise n. 391/2021, che ha valorizzato il favor legislativo per le energie rinnovabili, evidenziando come il fotovoltaico rappresenti oggi un elemento ordinario del paesaggio contemporaneo.
Il messaggio che emerge con chiarezza è che l'interesse alla sostenibilità energetica non può più essere considerato recessivo rispetto alla tutela paesaggistica. Le Amministrazioni devono assumere un atteggiamento attivo e collaborativo, orientato alla ricerca di soluzioni progettuali compatibili, anziché rifugiarsi in un diniego formale e non dialogante.
In questo senso, il paesaggio non è un’entità immobile, ma un bene dinamico, suscettibile di evoluzioni coerenti con le sfide ambientali. Il diritto amministrativo è oggi chiamato a riflettere questa trasformazione, costruendo un modello di tutela che non sia un freno allo sviluppo sostenibile, ma un quadro di regole razionali entro cui renderlo possibile.


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